Sez. 2, Sentenza n. 2618 del 08/05/1979 (Rv. 398952 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DELL'INCOMPETENZA - PRONUNCIA SULLE SPESE - NECESSITA - CRITERIO DELLA SOCCOMBENZA - INAPPLICABILITA - PARTE ONERATA - IDENTIFICAZIONE NELL'ATTORE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DELL'INCOMPETENZA - PRONUNCIA SULLE SPESE - NECESSITA - CRITERIO DELLA SOCCOMBENZA - INAPPLICABILITA - PARTE ONERATA - IDENTIFICAZIONE NELL'ATTORE.*
Il giudice che dichiara la propria incompetenza, definendo formalmente il giudizio dinanzi a se pendente, deve pronunciarsi sulle spese giudiziarie, a nulla rilevando che nel caso concreto non possa farsi ricorso al criterio della soccombenza, dovendosi, in tali casi, identificare la parte soccombente con quella che ha, comunque, dato causa al giudizio. (Conf 2200/76, mass n 380994; (Conf 1507/75, mass n 375102; (Conf 3030/73, mass n 366749).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)