Sez. 6, Sentenza n. 38605 del 05/09/2024 Cc. (dep. 21/10/2024) Rv. 287033-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Art. 714, comma 3, cod. proc. pen. - Assenza di ragioni ostative alla estradizione - Valutazione - Criterio - Accertamenti integrativi - Esclusione - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, l'insussistenza di ragioni ostative alla pronuncia di una sentenza favorevole, richiesta dall'art. 714, comma 3, cod. proc. pen. per l'adozione della misura coercitiva volta ad assicurare la consegna, va apprezzata con giudizio delibativo allo stato degli atti, essendo riservato alla successiva fase di merito ogni eventuale accertamento integrativo.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)