diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 35676 del 09/10/2025 Cc. (dep. 31/10/2025) Rv. 288774-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Divieto di applicazione di misure coercitive in presenza di ragioni ostative all'estradizione - Rischio di trattamenti inumani o degradanti - Valutazione - Necessità - Fattispecie relativa ad arresto a fini estradizionali richiesto dalla Federazione Russa.
Stato
decisa il 2025-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288774-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE

In tema di estradizione per l'estero, la Corte di appello, nel verificare la sussistenza di ragioni ostative alla pronuncia di una decisione favorevole alla consegna che precludono, ex art. 714, comma 3, cod. proc. pen., l'adozione di una misura coercitiva finalizzata ad assicurarne l'esecuzione, è tenuta a valutare se, sulla base di elementi oggettivi ed attendibili, sussiste il rischio che il consegnando sia sottoposto, nello Stato richiedente, a trattamenti inumani o degradanti. (Fattispecie relativa a istanza di revoca della misura cautelare disposta in relazione ad estradizione richiesta dalla Federazione Russa, in cui la Corte ha demandato al Giudice di rinvio una nuova valutazione, che tenesse conto dell'avvenuta espulsione dal Consiglio d'Europa dello Stato richiedente, del suo recesso dalla CEDU, nonché dell'incremento, attestato da fonti aperte affidabili, dei casi di persecuzione giudiziaria avvenuti nel medesimo Paese).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)