Sez. 5, Sentenza n. 2825 del 24/11/2014 Ud. (dep. 21/01/2015) Rv. 261848 - 01
TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Sospensione per eventi sismici disposta con D.L. n. 39 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2009 - Natura - Sospensione obbligatoria dei termini stabiliti a pena di inammissibilità o decadenza - Sospensione "ex lege" dei processi pendenti - Legittimo impedimento del difensore - Esclusione - Obbligo di notifica del rinvio al difensore di fiducia - Rinvio a nuovo ruolo o sospensione del processo senza fissazione di udienza - Sussistenza - Rinvio ad udienza fissa - Esclusione - Ragioni.
TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
In materia di termini processuali, l'art. 5, comma sesto, del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ("Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo"), contempla un'ipotesi di sospensione obbligatoria dei termini stabiliti a pena di inammissibilità o decadenza ed una sospensione "ex lege" dei processi pendenti, e non un legittimo impedimento del difensore, per cui il conseguente rinvio disposto dal giudice deve essere notificato al difensore di fiducia solo ove si tratti di rinvio a nuovo ruolo o di sospensione del processo senza fissazione di nuova udienza, non essendo invece necessaria alcuna comunicazione nel caso di rinvio ad udienza fissa, in applicazione dell'art. 477, comma terzo, cod. proc. pen. in quanto è presente in sostituzione in udienza il difensore di ufficio, obbligatoriamente nominato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/04/2009 num. 39 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 24/06/2009 num. 77 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)