Sez. 3, Sentenza n. 35764 del 10/01/2017 Ud. (dep. 20/07/2017) Rv. 270797 - 01
TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Sospensione per eventi sismici disposta con d.l. n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012 - Sospensione "ex lege" dei processi pendenti - Obbligo di notifica del rinvio al difensore di fiducia - Condizioni.
TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
Il difensore, in caso di sospensione del processo "ex lege" in virtù della normativa sui comuni colpiti da eventi sismici, con conseguente rinvio dell'udienza, ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando la data non sia stabilita già nella ordinanza di rinvio, in quanto, in quest'ultimo caso, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Decreto Legge 06/06/2012 num. 74 art. 6 com. 7, Legge 01/08/2012 num. 122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)