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Sez. 4, Sentenza n. 4140 del 27/11/1975 Ud. (dep. 26/03/1976) Rv. 132979 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICA ALLE PARTI - NOZIONE DI PARTE - DIFENSORE-OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132979-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICA ALLE PARTI - NOZIONE DI PARTE - DIFENSORE-OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE.*

In tema di impugnazione per i soli interessi civili, con l'espressione 'partè il legislatore ha avuto riguardo al titolare dell'interesse dedotto in giudizio escludendone il difensore. Pertanto e inammissibile l'impugnazione della parte civile quando la notificazione venga effettuata nei confronti del difensore e non gia nei confronti dell'imputato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)