Sez. 4, Sentenza n. 5278 del 27/03/1981 Ud. (dep. 29/05/1981) Rv. 149129 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONI - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - OBBLIGO DI NOTIFICA AL PUBBLICO MINISTERO ED AL RESPONSABILE CIVILE - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONI - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - OBBLIGO DI NOTIFICA AL PUBBLICO MINISTERO ED AL RESPONSABILE CIVILE - SUSSISTENZA.*
Il termine 'partì, usato nel codice di procedura penale comprende oltre l'imputato, la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per l'ammenda anche il pubblico ministero, quando questi non sia escluso esplicitamente o implicitamente da una disposizione particolare. Consegue che la dichiarazione di impugnazione, proposta dalla parte civile in base all'art 202 cod proc pen, va notificata sia al pubblico ministero, che al responsabile civile ed all'imputato.(fattispecie in tema di ricorso per Cassazione). (V mass n 148147/81, 147884/81; 144167/80, 143392/80, 129237/75; (124324/73; 117442/71; per la inammissibilita del ricorso in caso di notifica al difensore e non all'imputato V mass n 132979; per la insussistenza dell'Obbligo di notifica al PM in caso di impugnazione di sentenza pretorile V mass n 143002/79; 123852/73; 114215/70).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)