Sez. 2, Sentenza n. 3007 del 22/12/1967 (Rv. 330721 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER L'APERTURA DI - FOSSE DI LATRINE - LIMITI DI APPLICABILITA - MANUFATTI.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER L'APERTURA DI - FOSSE DI LATRINE - LIMITI DI APPLICABILITA - MANUFATTI.*
L'applicabilita dell'art. 889 cod. civ. che fa Obbligo a chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine di osservare la distanza di almeno due metri di confine medesimo, presuppone l'opera dell'uomo, da ritenersi potenzialmente dannosa per il vicino se costruita a distanza minore. (nella specie non e stata ritenuta applicabile la norma nel caso di una fenditura naturale esistente a 70 cm. Dal muro perimetrale di un fabbricato, nella quale si perdevano le sostanze luride provenienti da un appartamento fenditura che andava a sboccare in una fossa di latrina esistente ad oltre due metri dal muro predetto).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)