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Sez. 2, Sentenza n. 3007 del 22/12/1967 (Rv. 330721 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER L'APERTURA DI - FOSSE DI LATRINE - LIMITI DI APPLICABILITA - MANUFATTI.*
Stato
decisa il 1967-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330721-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER L'APERTURA DI - FOSSE DI LATRINE - LIMITI DI APPLICABILITA - MANUFATTI.*

L'applicabilita dell'art. 889 cod. civ. che fa Obbligo a chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine di osservare la distanza di almeno due metri di confine medesimo, presuppone l'opera dell'uomo, da ritenersi potenzialmente dannosa per il vicino se costruita a distanza minore. (nella specie non e stata ritenuta applicabile la norma nel caso di una fenditura naturale esistente a 70 cm. Dal muro perimetrale di un fabbricato, nella quale si perdevano le sostanze luride provenienti da un appartamento fenditura che andava a sboccare in una fossa di latrina esistente ad oltre due metri dal muro predetto).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)