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Sez. 2, Sentenza n. 25869 del 21/12/2010 (Rv. 615874 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI | Norme regolamentari prevedenti determinate distanze per le "concimaie" - Ambito di applicazione - Individuazione.
Stato
decisa il 2010-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615874-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI

In tema di distanze nelle costruzioni, la previsione, contenuta nelle norme tecniche e di attuazione di un piano regolatore, di una distanza minima tra una concimaia e i fabbricati a destinazione residenziale deve intendersi riferita ad ogni manufatto che, pur non rispondendo ad una presupposta nozione tecnica di concimaia, sia comunque destinato alla trasformazione delle deiezioni animali - a seguito di stoccaggio e decantazione - in concime.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 889

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)