Sez. 2, Sentenza n. 25869 del 21/12/2010 (Rv. 615874 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI | Norme regolamentari prevedenti determinate distanze per le "concimaie" - Ambito di applicazione - Individuazione.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI
In tema di distanze nelle costruzioni, la previsione, contenuta nelle norme tecniche e di attuazione di un piano regolatore, di una distanza minima tra una concimaia e i fabbricati a destinazione residenziale deve intendersi riferita ad ogni manufatto che, pur non rispondendo ad una presupposta nozione tecnica di concimaia, sia comunque destinato alla trasformazione delle deiezioni animali - a seguito di stoccaggio e decantazione - in concime.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 889
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)