Sez. 1, Sentenza n. 6454 del 05/12/1981 (Rv. 417277 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - COSTRUZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI - DECRETO ESPROPRIATIVO EMESSO CON RIFERIMENTO ALLA LEGGE N. 641 DEL 1967 RINVIANTE ALLA LEGGE N. 2892 DEL 1885 - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - APPLICAZIONE DI DETTA LEGGE - POTERE DOVERE DEL GIUDICE - VIZIO DI EXTRA O ULTRA PETITA - INSUSSISTENZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - COSTRUZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI - DECRETO ESPROPRIATIVO EMESSO CON RIFERIMENTO ALLA LEGGE N. 641 DEL 1967 RINVIANTE ALLA LEGGE N. 2892 DEL 1885 - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - APPLICAZIONE DI DETTA LEGGE - POTERE DOVERE DEL GIUDICE - VIZIO DI EXTRA O ULTRA PETITA - INSUSSISTENZA.*
Salvo il caso di espressa diversa disposizione, a ciascun provvedimento espropriativo va applicata nell'intero procedimento la disciplina legislativa dalla quale la pubblica amministrazione ha tratto il proprio potere di espropriazione. Pertanto, allorquando per la costruzione di edifici scolastici il decreto espropriativo sia stato emesso con riferimento alla legge 28 luglio 1967 n. 641, il cui art. 14, nell'ultimo comma, stabilisce l'applicabilità, per le espropriazioni relative a edifici scolastici, degli art. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892; il giudice, nel giudizio di opposizione alla stima, in virtù del potere di Determinazione autonoma del criterio di liquidazione dell'indennità, ha il potere-dovere di applicare la suddetta legge senza incorrere nel vizio di extra o ultra petita.*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 12 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 13 CORTE COST., Legge 28/07/1967 num. 641 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)