Sez. 1, Sentenza n. 2260 del 09/04/1984 (Rv. 434297 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - DECISIONE SU DI ESSE - NORMATIVA APPLICABILE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - DECISIONE SU DI ESSE - NORMATIVA APPLICABILE.*
Nel giudizio di opposizione alla stima, l'individuazione dei criteri, in base ai quali l'indennità di espropriazione deve essere determinata, va compiuta con riferimento al procedimento espropriativo concretamente adottato dalla pubblica amministrazione, e precisamente con riferimento alla legge in forza della quale l'espropriazione è stata disposta e dalla quale l'amministrazione ha tratto i suoi poteri, non essendo consentito al giudice ordinario di sostituire al criterio fissato dalla legge che regola il procedimento prescelto criteri stabiliti da altre leggi di cui, secondo l'assunto dell'espropriato o dell'espropriante, la detta amministrazione avrebbe potuto o dovuto avvalersi, ciò risolvendosi in un inammissibile Sindacato dei poteri di scelta dei mezzi d'Azione amministrativa e degli strumenti più idonei al conseguimento dei fini pubblici da realizzare, riservati esclusivamente alla pubblica amministrazione medesima. (V 134/83, mass n 424934; (Conf 5312/83, mass n 430218; (Conf 4525/82, mass n 422501; (Conf 655/82, mass n 418416; (Conf 6454/81, mass n 417277; (Conf 6523/80, mass n 410307; (Conf 4905/80, mass n 408744).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)