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Sez. 4 - , Sentenza n. 17213 del 15/02/2019 Ud. (dep. 19/04/2019) Rv. 275713 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Coordinatore per la progettazione - Obblighi in tema di valutazione dei rischi - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275713-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di infortuni sul lavoro, nel caso in cui i lavori contemplino l'intervento di più imprese o lavoratori autonomi, anche in successione tra loro, il coordinatore per la progettazione risponde per l'infortunio riconducibile all'inadeguata valutazione, nel piano di sicurezza e di coordinamento, del rischio interferenziale, e alla mancata previsione di misure di sicurezza idonee a prevenirlo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del coordinatore per la progettazione per il decesso di un lavoratore caduto dal tetto di un edificio, per non avere previsto, nel piano di sicurezza e coordinamento, l'imbragatura dei lavoratori addetti a lavorazioni sul tetto diverse da quelle di sostituzione dei lucernari).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 91

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)