Sez. 4, Sentenza n. 14167 del 12/03/2015 Ud. (dep. 08/04/2015) Rv. 263150 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Cantiere temporaneo o mobile interno ad un'impresa - Datore di lavoro committente - Obblighi in tema di valutazione dei rischi - Indicazione.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
Allorquando un cantiere temporaneo o mobile viene in essere all'interno del processo produttivo di un'impresa, il datore di lavoro committente, oltre che alla valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto: a) nel caso di appalto interno conferito ad una sola impresa o ad un singolo lavoratore autonomo, a redigere il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26, comma terzo, del D.Lgs. n. 81 del 2008; b) nel caso in cui i lavori contemplino l'opera di più imprese o lavoratori autonomi, anche in successione tra loro, a nominare il coordinatore per la progettazione, il quale, ai sensi dell'art. 91 del citato D.Lgs., deve redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, che ha valore di documento di valutazione del rischio interferenziale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/09/1994 num. 626 art. 4, Decreto Legisl. 17/09/1994 num. 626 art. 91, Decreto Legisl. 17/09/1994 num. 626 art. 96, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 1, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 4, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 9, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 12, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 17, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)