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Sez. 3, Sentenza n. 15879 del 17/07/2007 (Rv. 599023 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE | Atti rientranti nell'oggetto sociale - Criterio di individuazione - Vantaggio per il gruppo di società o altra società del gruppo - Insufficienza - Previsione statutaria - Insufficienza - Perseguimento di interesse economico specifico - Necessità.
Stato
decisa il 2007-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599023-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE

In tema di fidejussione resa dall'amministratore di società a favore di altra, l'atto non soddisfa ai sensi dell'art. 2384 bis cod. civ. un interesse economico, sia pur mediato ed indiretto ma giuridicamente rilevante, della garante, se, trattandosi di prestazione di garanzia per debiti altrui pur prevista nello statuto sociale, non appare in concreto finalizzato, al perseguimento degli scopi sociali o comunque preordinato al soddisfacimento di un interesse economico della fidejubente, senza risolversi in una mera diminuzione della consistenza patrimoniale, mentre la dedotta appartenenza della società ad un gruppo non giustifica l'esercizio di qualsiasi attività estranea all'oggetto sociale solo perchè obiettivamente svolta a favore del gruppo o di altra società del medesimo, occorrendo comunque un nesso tra attività ed oggetto sociale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2359, Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2384 bis, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)