Sez. 1, Sentenza n. 26011 del 12/12/2007 (Rv. 601787 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE | Fideiussione prestata dall'amministratore - Conformità all'oggetto sociale - Criterio della definizione statutaria dell'attività economica - Necessità - Sussistenza - Valutazione dell'interesse della società - Irrilevanza - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE
L'inefficacia, nei confronti di una società di capitali, della fideiussione prestata dal suo amministratore, postula l'accertamento dell'estraneità della garanzia all'oggetto sociale, statutariamente definito, della fideiubente, secondo la regola di cui all'art.2384, primo comma, cod. civ. (nel testo anteriore al d.lgs. n.6 del 2003) per la quale gli amministratori con la rappresentanza possono compiere tutti gli atti che siano conformi all'attività economica attinente alla capacità dell'ente, salvo limitazioni poste dalla legge o dall'atto costitutivo. (Nell'affermare detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nel valutare l'atto, non aveva seguito il criterio della sua strumentalità, diretta o indiretta, e concretezza rispetto all'oggetto sociale, dando invece rilievo ai motivi in realtà non comuni alle parti contraenti, con valutazione fondata sul mero interesse che la società o chi la rappresentava poteva avere al suo compimento, così erroneamente trattando una questione di convenienza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2384 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)