Sez. 3, Sentenza n. 2189 del 06/05/1978 (Rv. 391577 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - IN GENERE - OMISSIONE DI UNA CONDOTTA DOVUTA - RILEVANZA.*
RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - IN GENERE - OMISSIONE DI UNA CONDOTTA DOVUTA - RILEVANZA.*
L'art 2050 cod civ, nel porre a carico di chi esercita un'attivita pericolosa la presunzione di responsabilita per i danni cagionati "nello svolgimento" della medesima, ha riguardo al fatto obiettivo della derivazione causale del danno dall'Esercizio dell'attivita pericolosa, onde tale presunzione sussiste non soltanto per gli eventi dannosi che siano conseguenza diretta di un comportamento positivo, ma anche per quelli che derivino dall'omissione di una condotta dovuta, come nel caso di mancata adozione di misure di sicurezza nel funzionamento di una macchina (nella specie impastatrice per panificazione), in quanto anche in questo caso il danno trae origine dallo svolgimento dell'attivita pericolosa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)