Sez. 3, Sentenza n. 3678 del 21/06/1984 (Rv. 435677 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI - NESSO DI CAUSALITÀ TRA L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ STESSA È L'EVENTO DANNOSO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI - NESSO DI CAUSALITÀ TRA L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ STESSA È L'EVENTO DANNOSO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
L'art. 2050 cod. civ., ponendo a carico di chi esercita un'attività pericolosa la presunzione di responsabilità per i danni cagionati nello svolgimento della medesima, postula per la sua applicabilità la sussistenza di un nesso causale tra l'Esercizio dell'attività stessa e l'evento dannoso. L'accertamento di tale rapporto eziologico (come quello della pericolosità e dell'idoneità delle cautele adottate) costituisce indagine di fatto riservata al giudice del merito. (V 5799/80, mass n 409624; (V 2189/78, mass n 391577; (V 509/75, mass n 373810).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)