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Sez. 3, Sentenza n. 2048 del 15/10/1970 (Rv. 348140 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - ORDINANZA AMMISSIVA - NOTIFICA PERSONALE ALLA PARTE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1970-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348140-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - ORDINANZA AMMISSIVA - NOTIFICA PERSONALE ALLA PARTE - NECESSITA.*

In analogia a quanto dispone il secondo comma dell'art 237 cod proc civ per la notifica del giuramento decisorio disposto dal collegio, anche l'ordinanza del giudice istruttore che abbia ammesso, in difetto di contestazione, il giuramento decisorio deve essere notificato personalmente alla parte chiamata a giurare, salvo che non sia stata presente in udienza. (Conf 911'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 237

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)