Sez. L, Sentenza n. 6182 del 20/06/1990 (Rv. 467851 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - IN GENERE - GIURAMENTO DECISORIO - ORDINANZA AMMISSIVA DEL RIFERIMENTO - NOTIFICAZIONE PERSONALMENTE ALLA PARTE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - IN GENERE - GIURAMENTO DECISORIO - ORDINANZA AMMISSIVA DEL RIFERIMENTO - NOTIFICAZIONE PERSONALMENTE ALLA PARTE - ESCLUSIONE.*
Il principio secondo cui in analogia a quanto dispone il secondo comma dell'art. 237 cod. proc. civ. per la notifica del giuramento decisorio disposto dal collegio, anche l'ordinanza del giudice istruttore che abbia ammesso, in difetto di contestazione, il giuramento decisorio deve essere notificata personalmente alla parte chiamata a giurare, salvo che non sia stata presente in udienza, non trova applicazione - nel rito del lavoro - nel caso dell'ordinanza ammissiva del riferimento del giuramento atteso che la parte deferente ben conosce i termini del giuramento (per averlo essa stessa formulato), mentre per la conoscenza dell'avvenuto riferimento del giuramento รจ sufficiente il normale meccanismo della rappresentanza processuale. (V 2048/70, mass n 348140; (V 911/65, mass n 311769).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 237
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)