Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019 (Rv. 653610 - 02)
PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO | Art. 168 c.p.c. - Applicabilità anche al procedimento dinanzi al giudice di pace - Iscrizione a ruolo da parte dl convenuto - Condizioni - Ammissibilità prima della scadenza del termine per la costituzione dell'attore - Sussistenza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO
In tema di iscrizione a ruolo della causa, la norma dell'art. 168 c.p.c. (applicabile anche al procedimento davanti al giudice di pace), quanto alla possibilità dell'iscrizione a ruolo da parte del convenuto, va interpretata nel senso che l'inciso "se questi [scilicet: l'attore] non si è costituito" si riferisce sia alla mera mancanza di costituzione dell'attore, sia a tale mancanza per effetto della scadenza del termine di cui all'art. 165 c.p.c. Ne consegue che deve essere condivisa l'interpretazione che ammette la costituzione del convenuto anche prima che sia scaduto il termine per la costituzione dell'attore e ne fa derivare la legittimità dell'iscrizione a ruolo su sua sollecitazione prima della scadenza di quel termine.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 319 com. 1 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 9 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)