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Sez. 3, Sentenza n. 15123 del 04/07/2007 (Rv. 599078 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO | Art. 168 cod. proc. civ. - Applicabilità anche al procedimento dinanzi al giudice di pace - Iscrizione a ruolo da parte dl convenuto - Condizioni - Ammissibilità prima della scadenza del termine per la costituzione dell'attore - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599078-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO

In tema di iscrizione a ruolo della causa, la norma dell'art. 168 cod. proc. civ. (applicabile anche al procedimento davanti al giudice di pace), quanto alla possibilità dell'iscrizione a ruolo da parte del convenuto, va interpretata nel senso che l'inciso "se questi [scilicet: l'attore] non si è costituito" si riferisce sia alla mera mancanza di costituzione dell'attore, sia a tale mancanza per effetto della scadenza del termine di cui all'art. 165 cod. proc. civ. Ne consegue che va, dunque, condivisa l'interpretazione che ammette la costituzione del convenuto anche prima che sia scaduto il termine per la costituzione dell'attore e ne fa derivare la legittimità dell'iscrizione a ruolo su sua sollecitazione prima della scadenza di quel termine, mentre deve disattendersi l'interpretazione che vorrebbe ammissibile una costituzione del convenuto prima della scadenza del termine per la costituzione dell'attore, ma senza che il cancelliere debba provvedere all'iscrizione a ruolo, per il che egli dovrebbe attendere quella scadenza: quest'ultima interpretazione, infatti, non considera che la norma del primo comma dell'art. 168 esige contemporaneità fra prima costituzione ed iscrizione a ruolo (la norma dice "all'atto."). Inoltre, le norme oggi relative al "costo" del processo, cioè quelle del d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di spese di giustizia e di pagamento del contributo unificato ricollegano tale contributo all'iscrizione a ruolo (art. 9) e ne impongono la debenza a carico della parte che per prima si costituisce in giudizio (art. 14), così confermando che l'iscrizione deve avvenire all'atto della costituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 319 com. 1 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 9 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)