Sez. 1, Sentenza n. 1295 del 20/05/1966 (Rv. 322581 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO (AZIONE DI) - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA - CONSEGUENTE QUALIFICAZIONE DEL MINORE COME FIGLIO ADULTERINO IRRICONOSCIBILE - RILEVANZA DI ESSA.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO (AZIONE DI) - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA - CONSEGUENTE QUALIFICAZIONE DEL MINORE COME FIGLIO ADULTERINO IRRICONOSCIBILE - RILEVANZA DI ESSA.*
Accolta la domanda di disconoscimento della paternita a norma dell'art 235 cod. civ., il minore perde, ipso facto et iure, lo stato di figlio legittimo risultante dagli Atti dello stato civile, risultando concepito in costanza di matrimonio ad opera di uomo diverso dal marito della donna che l, ha partorito, e deve essere qualificato figlio adulterino. L'accertamento del reale stato familiare del figlio disconosciuto, inscindibile dalla dichiarazione che questi non e figlio legittimo, e un aspetto dell'accertamento da compiersi per l'attuazione della tutela giuridica invocata dall'attore con la domanda di disconoscimento, la quale, tendendo alla modificazione dello status familiae del NATO quale risulta dagli Atti di stato civile, comporta necessariamente lo accertamento dello status familiae reale da sostituire a quello non vero a suo tempo dichiarato.. I soggetti del processo di disconoscimento della paternita non possono impedire che venga a risultare l'adulterinita del figlio e che di tale qualificazione si debba tener conto ai fini della non riconoscibilita del figlio da parte della madre, che lo concepi in costanza di matrimonio ma ad opera di uomo diverso dal marito, ed al fine della necessaria modificazione degli Atti di stato civile, dai quali non puo risultare il rapporto di filiazione ex matre. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Civ. art. 252 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)