Sez. 1, Sentenza n. 6011 del 16/04/2003 (Rv. 562182 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE | Pronuncia giudiziale - Efficacia - Retroattività - Limiti - Fattispecie in tema di pregressa separazione giudiziale e di pregressa attribuzione di un assegno di contributo al mantenimento del minore.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE
La pronuncia che accolga la domanda di disconoscimento di paternità non elide, per ciò stesso - per il solo fatto di attenere allo "status" delle persone - tutte le già eventualmente intervenute pronunce giurisdizionali presupponenti quella condizione di "stato" acclarata poi come inesistente, ormai munite dell'efficacia del giudicato. Da ciò consegue che, di fronte ad una pregressa pronuncia di separazione personale passata in giudicato, la quale abbia fissato, a carico del supposto padre l'obbligo di corrispondere un assegno alla moglie per il mantenimento del minore, la eliminazione del suddetto obbligo non potrà che passare attraverso la tipica via di attivazione rappresentata dalla procedura prevista dall'art. 155 cod. civ. e dall'art. 710 cod. proc. civ.. E tuttavia, la peculiarità del quadro sotteso dalla pronuncia che affermi il difetto di paternità non può che comportare una retroattività del tutto peculiare della pronuncia di revisione, la quale produrrà pertanto i suoi effetti fin dalla data del passaggio in giudicato della pronuncia ex art. 235 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Civ. art. 447, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)