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Codice civile

Testo vigente

Art. 963 Perimento totale o parziale del fondo

1. Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l'enfiteusi si estingue.

2. Se e' perita una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato al valore della parte residua, l'enfiteuta, secondo le circostanze, puo' chiedere una congrua riduzione del canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla parte residua.

3. La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non sono ammesse, decorso un anno dall'avvenuto perimento.

4. Qualora il fondo sia assicurato e l'assicurazione sia fatta anche nell'interesse del concedente, l'indennita' e' ripartita tra il concedente e l'enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti.

5. Nel caso di espropriazione per pubblico interesse, l'indennita' si ripartisce a norma del comma precedente.

Art. 964 Imposte e altri pesi

1. Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali.

2. Se in virtu' del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non puo' eccedere l'ammontare del canone.

Art. 965 Disponibilita' del diritto dell'enfiteuta

1. L'enfiteuta puo' disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volonta'.

2. Per l'alienazione del diritto dell'enfiteuta non e' dovuta alcuna prestazione al concedente.

3. Nell'atto costitutivo puo' essere vietato all'enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore di venti anni.

4. Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l'enfiteuta non e' liberato dai suoi obblighi verso il concedente ed e' tenuto a questi solidalmente con l'acquirente.

Art. 967 Diritti e obblighi dell'enfiteuta e del concedente in caso di alienazione

1. In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta e' obbligato solidalmente col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti.

2. Il precedente enfiteuta non e' liberato dai suoi obblighi, prima che sia stato notificato l'atto di acquisto al concedente.

3. In caso di alienazione del diritto del concedente, l'acquirente non puo' pretendere l'adempimento degli obblighi dell'enfiteuta prima che a questo sia stata notificata l'alienazione.

Art. 968 Subenfiteusi

1. La subenfiteusi non e' ammessa.

Art. 969 Ricognizione

1. Il concedente puo' richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio.

2. Per l'atto di ricognizione non e' dovuta alcuna prestazione. Le spese dell'atto sono a carico del concedente.

Art. 970 Prescrizione del diritto dell'enfiteuta

1. Il diritto dell'enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni.

Art. 971 Affrancazione

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1970, N. 1138.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1970, N. 1138.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1970, N. 1138.

4. Se piu' sono gli enfiteuti, l'affrancazione puo' promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalita'. In questo caso l'affrancante subentra nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone.

5. Se piu' sono i concedenti, l'affrancazione puo' effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente.

6. L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale. Le modalita' sono stabilite da leggi speciali.

Art. 972 Devoluzione

1. Il concedente puo' chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico:

  1. 1) se l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all'obbligo di migliorarlo;

  2. 2) se l'enfiteuta e' in mora nel pagamento di due annualita' di canone. La devoluzione non ha luogo se l'enfiteuta ha effettuato il pagamento dei canoni maturati prima che sia intervenuta nel giudizio sentenza, ancorche' di primo grado, che abbia accolto la domanda.

2. La domanda di devoluzione non preclude all'enfiteuta il diritto di affrancare, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art.
971
. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607.PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607.

Art. 973 Clausola risolutiva espressa

1. La dichiarazione del concedente di valersi della clausola risolutiva espressa non impedisce l'esercizio del diritto di affrancazione, ....

Art. 974 Diritti dei creditori dell'enfiteuta

1. I creditori dell'enfiteuta possono intervenire nel giudizio di devoluzione per conservare le loro ragioni, valendosi all'uopo anche del diritto di affrancazione che spetti all'enfiteuta; possono offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione per l'avvenire.

2. I creditori, che hanno iscritto ipoteca contro l'enfiteuta anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione e ai quali questa non e' stata notificata in tempo utile per poter intervenire, conservano il diritto di affrancazione anche dopo avvenuta la devoluzione.

Art. 975 Miglioramenti e addizioni

1. Quando cessa l'enfiteusi, all'enfiteuta spetta il rimborso dei miglioramenti nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali sono accertati al tempo della riconsegna.

2. Se in giudizio e' stata fornita qualche prova della sussistenza in genere dei miglioramenti, all'enfiteuta compete la ritenzione del fondo fino a quando non e' soddisfatto il suo credito.

3. Per le addizioni fatte dall'enfiteuta, quando possono essere tolte senza nocumento del fondo, il concedente, se vuole ritenerle, deve pagarne il valore al tempo della riconsegna. Se le addizioni non sono separabili senza nocumento e costituiscono miglioramento, si applica la disposizione del primo comma di questo articolo.

Art. 976 Locazioni concluse dall'enfiteuta

1. Per le locazioni concluse dall'enfiteuta si applicano le norme dell'art. 999.

Art. 977 Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche

1. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia disposto diversamente dalle leggi speciali.

Titolo V. Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione

Capo I. Dell'usufrutto

Sezione I. Disposizioni generali

Art. 978 Costituzione

1. L'usufrutto e' stabilito dalla legge o dalla volonta' dell'uomo.

2. Puo' anche acquistarsi per usucapione.

Art. 979 Durata

1. La durata dell'usufrutto non puo' eccedere la vita dell'usufruttuario.

2. L'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non puo' durare piu' di trent'anni.

Art. 980 Cessione dell'usufrutto

1. L'usufruttuario puo' cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se cio' non e' vietato dal titolo costitutivo.

2. La cessione dev'essere notificata al proprietario; finche' non sia stata notificata, l'usufruttuario e' solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.

Sezione II. Dei diritti nascenti dall'usufrutto

Art. 981 Contenuto del diritto di usufrutto

1. L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.

2. Egli puo' trarre dalla cosa ogni utilita' che questa puo' dare, fermi i limiti stabiliti in queste capo.

Art. 982 Possesso della cosa

1. L'usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l'usufrutto, salvo quanto e' disposto dall'art. 1002.

Art. 983 Accessioni

1. L'usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa.

2. Se il proprietario dopo l'inizio dell'usufrutto, con il consenso dell'usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l'usufruttuario e' tenuto a corrispondere gli interessi sulle somme impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorita'.