Nuove norme in materia di enfiteusi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le norme contenute nell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, si applicano alle enfiteusi rustiche costituite anteriormente al 28 ottobre 1941.
Art. 2
1. Ai fini dell'applicazione del primo e dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 2 luglio 1966, n. 607, alle enfiteusi rustiche costituite successivamente al 28 ottobre 1941, si ha riguardo alla qualifica e alla classe catastale esistenti al momento della costituzione del rapporto.
2. Il concedente pertanto, ove ritenga che dette qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto; puo' chiedere all'intendente di finanza di accertare la qualifica del fondo a quella data, assumendo a proprio carico le relative spese.1
3. In ogni caso il canone dei rapporti di enfiteusi costituiti successivamente al 28 ottobre 1941 non puo' risultare inferiore alla quindicesima parte dell'indennita' di espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni.4
Art. 3
1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607, si applicano anche ai contratti ed ai rapporti, anche di natura associativa, di colonia e di affitto con clausola miglioratoria, nei quali il colono, l'affittuario, il concessionario o un loro dante causa abbiano eseguito opere di trasformazione fondiaria e agraria di carattere sostanziale e permanente di qualunque tipo.
2. Il concedente all'atto dell'affrancazione ha diritto al rimborso integrale delle spese anticipate.2
Art. 4
1. La disposizione sancita dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607, si applica a tutti i canoni enfiteutici a qualsiasi fine costituiti.2
Art. 5
1. Il canone annuo delle enfiteusi urbane ed edificatorie non puo' essere superiore a quello fissato all'inizio del rapporto enfiteutico, salva, per i rapporti istituiti anteriormente al 28 ottobre 1941, la rivalutazione di cui alla legge 1 luglio 1952, n. 701.25
Art. 6
1. Il canone di cui all'articolo precedente puo' essere in ogni caso rivalutato, a richiesta della parte interessata, in misura proporzionale al mutato potere di acquisto della lira quale risulta dalle statistiche dell'Istituto centrale di statistica, dal 1 gennaio 1963 (o dalla data di costituzione del rapporto, se successiva) al 31 dicembre 1968.25
Art. 7
1. La misura dei canoni cosi' come stabilita dal precedente articolo 5, anche quando sia intervenuta sentenza passata in giudicato o transazione di rivalutazione, decorre dalla prima scadenza annua successiva alla entrata in vigore della presente legge.
2. Nei casi di intervenuta sentenza passata in giudicato, o di transazione per rivalutazione di canone, la stessa misura sara' applicata per il periodo intercorrente tra la data della sentenza o della transazione e quella di entrata in vigore della presente legge.2
Art. 8
1. Restano fermi i pagamenti eseguiti in forza di sentenze passate in giudicato o di transazioni, a seguito "di richieste di rivalutazione, per i soli periodi anteriori a detti atti. Per i pagamenti che, in forza di detti atti, siano ancora da eseguire, e per quelli afferenti a canoni comunque arretrati, e' in facolta' dell'enfiteuta di richiedere la rateizzazione, in dieci rate annuali, dei canoni gia' scaduti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.2
Art. 9
1. L'affrancazione del fondo si opera in ogni caso, anche quando si tratti di enfiteusi urbane o edificatorie, mediante il pagamento di una somma pari a 15 volte l'ammontare del canone.
Art. 10
1. Sono abrogati l'articolo 966 ed il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 971 del codice civile.
2. Le domande di riscatto e di devoluzione esercitate dal concedente a norma dell'articolo 972 del codice civile non precludono in nessun caso all'enfiteuta il diritto di affrancazione.
Art. 11
1. Ai fini dell'affrancazione delle enfiteusi urbane ed edificatorie si osservano le norme sulla competenza e sulla procedura sancite dalla legge 22 luglio 1966, n. 607.
2. Tuttavia i giudizi di cui all'articolo 5, quinto comma, di detta legge, seguiranno le norme ordinarie sulla competenza.