diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8426 del 17/11/1987 (Rv. 455977 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - OBBLIGO CONTRIBUTIVO - PRESUPPOSTI - ESERCIZIO CONTINUATIVO DELLA PROFESSIONE - ISCRIZIONE PURA E SEMPLICE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA - INSUFFICIENZA - ISCRITTO NELL'ALBO DI PROFESSIONISTA PENSIONATO NON ESERCENTE LA PROFESSIONE - OBBLIGO CONTRIBUTIVO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455977-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - OBBLIGO CONTRIBUTIVO - PRESUPPOSTI - ESERCIZIO CONTINUATIVO DELLA PROFESSIONE - ISCRIZIONE PURA E SEMPLICE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA - INSUFFICIENZA - ISCRITTO NELL'ALBO DI PROFESSIONISTA PENSIONATO NON ESERCENTE LA PROFESSIONE - OBBLIGO CONTRIBUTIVO - INSUSSISTENZA.*

Il professionista forense è tenuto al pagamento del contributo soggettivo ex art. 10 della legge 20 settembre 1980 n. 576 (sulla riforma del sistema previdenziale forense), solo nel caso di Esercizio della professione con carattere di continuità, non derivando il relativo Obbligo dalla mera iscrizione alla cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori, (art. 22 di detta legge ed art. 2 della legge n. 319 del 1975), talché il detto Obbligo contributivo non sussiste per l'iscritto all'albo professionale il quale sia pensionato e non eserciti la professione.*

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 10 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)