Sez. L, Sentenza n. 2471 del 23/05/1989 (Rv. 462839 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - DISCIPLINA "EX LEGGE N. 567 DEL 1980 - PRINCIPIO SOLIDARISTICO - OPERATIVITÀ - PENSIONATI ANCORA ESERCENTI LA PROFESSIONE - CONTRIBUTO COSIDDETTO SOGGETTIVO - OBBLIGO DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA - SOPRAVVENIENZA DI DETTA DISCIPLINA - EFFETTI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - DISCIPLINA "EX LEGGE N. 567 DEL 1980 - PRINCIPIO SOLIDARISTICO - OPERATIVITÀ - PENSIONATI ANCORA ESERCENTI LA PROFESSIONE - CONTRIBUTO COSIDDETTO SOGGETTIVO - OBBLIGO DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA - SOPRAVVENIENZA DI DETTA DISCIPLINA - EFFETTI.*
Nel sistema della legge n. 567 del 1980, che nell'innovare il sistema della previdenza forense si ispira al principio solidaristico e non già mutualistico, senza violare alcun precetto costituzionale, l'art. 10 ha espressamente imposto il pagamento del cosiddetto contributo soggettivo dovuto dagli iscritti alla cassa anche ai pensionati che proseguono nell'Esercizio della professione con riguardo pure ai pensionati già tali all'atto dell'entrata in vigore della legge, mentre l'art. 28 della medesima legge riconosce loro unicamente il diritto quesito relativo ai presupposti indispensabili per il conseguimento del diritto a pensione ed alla entità della pensione stessa. (V 8426/87, mass n 455977; (V 3597/87, mass n 452543).*
Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 10 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)