Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 21/01/2004 Cc. (dep. 23/03/2004) Rv. 228616 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Avviso di conclusione delle indagini - Notificato dal P.M. procedente - Successiva trasmissione ad altro P.M. presso il diverso giudice ritenuto competente - Obbligo generale di rinnovo dell'avviso - Necessità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE
In tema di indagini preliminari, ove, dopo la avvenuta notificazione da parte del pubblico ministero procedente dell'avviso all'indagato delle conclusioni delle indagini preliminari, gli atti risultino trasmessi ad un diverso ufficio del pubblico ministero, esercitante le funzioni dinanzi al giudice ritenuto competente, non è necessaria la rinnovazione dell'avviso previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen., atteso che la funzione garantista dell'avviso già notificato all'indagato conserva il proprio valore. (Nell'occasione la Corte ha precisato come ove il diverso P.M. svolga ulteriori indagini si renderà ovviamente necessario un successivo avviso alla conclusione delle stesse).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)