Sez. 2 - , Sentenza n. 16079 del 01/03/2019 Ud. (dep. 12/04/2019) Rv. 276556 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Avviso - Notificazione - Successiva trasmissione degli atti per competenza ad altro ufficio - Rinnovazione della notificazione - Necessità – Esclusione – Ragioni - Limiti.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE
L'avviso di conclusione delle indagini preliminari, già notificato, non va rinnovato nel caso in cui il pubblico ministero procedente disponga la trasmissione degli atti per competenza ad altro ufficio, poiché in tal caso l'avviso ha assolto pienamente alla sua funzione di garanzia, volta a realizzare un contraddittorio anticipato in ordine alla consistenza e qualità degli elementi probatori raccolti. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la necessità di rinnovare l'avviso ricorre solo nel caso in cui il pubblico ministero, destinatario degli atti, ritenga di compiere ulteriori attività investigative ovvero contesti altri reati o circostanze aggravanti diverse, onde consentire all'indagato di esercitare le proprie difese).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)