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Sez. U, Sentenza n. 2162 del 28/05/1975 (Rv. 375934 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - UNICO REGOLAMENTO PREVENTIVO IN RELAZIONE A DUE DISTINTI GIUDIZI TRA LE STESSE PARTI - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (GIUDIZI PROMOSSI DA UN DIPENDENTE DEL BANCO DI SICILIA PER OTTENERE UNA QUALIFICA SUPERIORE E LA RILIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA).*
Stato
decisa il 1975-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375934-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - UNICO REGOLAMENTO PREVENTIVO IN RELAZIONE A DUE DISTINTI GIUDIZI TRA LE STESSE PARTI - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (GIUDIZI PROMOSSI DA UN DIPENDENTE DEL BANCO DI SICILIA PER OTTENERE UNA QUALIFICA SUPERIORE E LA RILIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA).*

E proponibile un unico regolamento preventivo di giurisdizione in relazione a due distinti giudizi pendenti fra le medesime parti, qualora siano bene individuate le pretese dell'attore rispetto alle quali viene eccepito il difetto della giurisdizione ordinaria e trattasi, inoltre, di pretese che, essendo intimamente connesse, debbano essere necessariamente decise in un unico processo. (nella specie, la SC ha ritenuto ammissibile il regolamento di giurisdizione proposto dal Banco di Sicilia mediante un unico atto con riferimento a due distinti processi istaurati da un suo dipendente per ottenere il riconoscimento della qualifica superiore a norma della legge 24 maggio 1970 n 336 e la riliquidazione della indennita di anzianita).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)