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Sez. U, Sentenza n. 3428 del 14/10/1976 (Rv. 382194 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - UNICO REGOLAMENTO PREVENTIVO IN RELAZIONE A DUE DISTINTI GIUDIZI TRA LE STESSE PARTI - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (GIUDIZI PROMOSSI DA UN INSEGNANTE PER MANCATA RICONFERMA NELL'INSEGNAMENTO IN UNA SCUOLA GESTITA DA UN COMUNE).*
Stato
decisa il 1976-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382194-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - UNICO REGOLAMENTO PREVENTIVO IN RELAZIONE A DUE DISTINTI GIUDIZI TRA LE STESSE PARTI - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (GIUDIZI PROMOSSI DA UN INSEGNANTE PER MANCATA RICONFERMA NELL'INSEGNAMENTO IN UNA SCUOLA GESTITA DA UN COMUNE).*

E proponibile un unico regolamento preventivo di giurisdizione in relazione a due distinti giudizi pendenti fra le medesime parti, qualora siano bene individuate le pretese dell'attore rispetto alle quali viene eccepito il difetto della giurisdizione ordinaria e trattasi, inoltre, di pretese che, essendo intimamente connesse, debbano essere necessariamente decise in un unico processo. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento di giurisdizione, proposto con unico atto e con riferimento a due distinti processi - instaurati rispettivamente davanti al pretore e davanti al tribunale amministrativo regionale - da un insegnante, che si doleva non essere stato riconfermato nell'insegnamento in una scuola gestita da un comune). (Conf 2162/75, mass n 375934).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)