Sez. U, Sentenza n. 3428 del 14/10/1976 (Rv. 382194 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - UNICO REGOLAMENTO PREVENTIVO IN RELAZIONE A DUE DISTINTI GIUDIZI TRA LE STESSE PARTI - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (GIUDIZI PROMOSSI DA UN INSEGNANTE PER MANCATA RICONFERMA NELL'INSEGNAMENTO IN UNA SCUOLA GESTITA DA UN COMUNE).*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - UNICO REGOLAMENTO PREVENTIVO IN RELAZIONE A DUE DISTINTI GIUDIZI TRA LE STESSE PARTI - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (GIUDIZI PROMOSSI DA UN INSEGNANTE PER MANCATA RICONFERMA NELL'INSEGNAMENTO IN UNA SCUOLA GESTITA DA UN COMUNE).*
E proponibile un unico regolamento preventivo di giurisdizione in relazione a due distinti giudizi pendenti fra le medesime parti, qualora siano bene individuate le pretese dell'attore rispetto alle quali viene eccepito il difetto della giurisdizione ordinaria e trattasi, inoltre, di pretese che, essendo intimamente connesse, debbano essere necessariamente decise in un unico processo. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento di giurisdizione, proposto con unico atto e con riferimento a due distinti processi - instaurati rispettivamente davanti al pretore e davanti al tribunale amministrativo regionale - da un insegnante, che si doleva non essere stato riconfermato nell'insegnamento in una scuola gestita da un comune). (Conf 2162/75, mass n 375934).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)