Sez. 5, Sentenza n. 7411 del 30/05/2001 (Rv. 547155 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI | Prestazioni sanitarie - Rese dall'esercente attività odontoiatrica non iscritto all'albo professionale - Esenzione dall'IVA "ex" art. 10, primo comma, n. 18 d.P.R. n. 633 del 1972 - Spettanza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI
Per godere della esenzione dall'IVA prevista dall'art. 10, comma primo, n. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie devono essere effettuate da soggetti che, secondo le norme in vigore, siano abilitati all'esercizio della relativa attività . Ne consegue che l'esenzione non spetta per le prestazioni rese da colui che abbia esercitato abusivamente l'attività di odontoiatra senza essere iscritto al relativo albo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)