diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 7411 del 30/05/2001 (Rv. 547155 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI | Prestazioni sanitarie - Rese dall'esercente attività odontoiatrica non iscritto all'albo professionale - Esenzione dall'IVA "ex" art. 10, primo comma, n. 18 d.P.R. n. 633 del 1972 - Spettanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547155-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI

Per godere della esenzione dall'IVA prevista dall'art. 10, comma primo, n. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie devono essere effettuate da soggetti che, secondo le norme in vigore, siano abilitati all'esercizio della relativa attività. Ne consegue che l'esenzione non spetta per le prestazioni rese da colui che abbia esercitato abusivamente l'attività di odontoiatra senza essere iscritto al relativo albo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)