Sez. 5, Sentenza n. 4987 del 01/04/2003 (Rv. 561692 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI | Prestazioni per cure mediche e paramediche rese da soggetto non abilitato all'esercizio della professione o arte sanitaria - Assoggettamento ad imposta - Legittimità .
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI
In tema di IVA, le prestazioni per cure mediche e paramediche rese alla persona nell'esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 t.u.l.s. sono, in applicazione dell'art. 10, n. 18, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, esenti dall'imposta solo se effettuate da soggetti abilitati al rispettivo esercizio, trattandosi di requisito espressamente contemplato dalla norma, in mancanza del quale la prestazione non assume, sul piano normativo, carattere sanitario.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)