Sez. L, Sentenza n. 5380 del 05/11/1985 (Rv. 442615 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ART. 6 DELLA LEGGE 9 OTTOBRE 1971 N. 824 - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - OSTACOLO ALLA APPLICAZIONE DEI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 24 MAGGIO 1970 N. 336 - ESCLUSIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ART. 6 DELLA LEGGE 9 OTTOBRE 1971 N. 824 - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - OSTACOLO ALLA APPLICAZIONE DEI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 24 MAGGIO 1970 N. 336 - ESCLUSIONE.*
La dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 9 giugno 1981) dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971 n. 824 - nella parte in cui in violazione dell'art. 81 quarto comma cost., non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e i relativi consorzi faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico - non è di ostacolo alla applicazione dei benefici "combattentistici" contemplati dalla legge 24 maggio 1970 n. 336, giacché l'anzidetta dichiarazione di incostituzionalità - che attiene soltanto ai rapporti fra gli enti rientranti nella cosidetta finanza pubblica allargata e lo stato, tenuto a provvedere alle necessarie coperture e ai relativi stanziamenti - non pone nel nulla le posizioni di diritto soggettivo attribuite dalla legge n. 336 del 1970 e non esclude che detti enti debbono sopportare gli oneri derivanti dall'applicazione dei benefici citati. (V 289/83, mass n 425098).*
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)