Sez. 1, Sentenza n. 3279 del 13/10/1975 (Rv. 377394 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE - FORTE - ESTENSIONE DELLA TUTELA - VIOLAZIONE DI UN ELEMENTO - USURPAZIONE - CONDIZIONI.*
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE - FORTE - ESTENSIONE DELLA TUTELA - VIOLAZIONE DI UN ELEMENTO - USURPAZIONE - CONDIZIONI.*
La tutela del marchio cosiddetto forte - vale a dire del marchio in cui le parole, le figure o gli altri segni non presentano alcuna aderenza concettuale col prodotto da essi contraddistinto - si estende a tutti gli elementi che lo compongono con carattere di novita e di funzione distintiva, cosicche costituisce usurpazione anche la violazione di un singolo elemento che possa ingenerare confusione nel consumatore medio. (nella specie e stata ritenuta immeritevole di censura la sentenza di appello che aveva escluso la contraffazione del marchio del liquore 'stregà da parte del produttore del liquore 'strigè, considerato che la stessa radice etimologica dei due vocaboli non bastava a confondere il consumatore medio e considerati altresi i differenti colori e caratteri alfabetici dell'etichetta). (V 3085/73, mass n 366835).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 11, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 16, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)