Sez. 3, Sentenza n. 7351 del 27/03/1990 Ud. (dep. 28/05/1990) Rv. 184414 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - REATI EDILIZI - ESTINZIONE (CAUSE DI) - CONCESSIONE IN SANATORIA PER COSTRUZIONE NON CONFORME AGLI STRUMENTI URBANISTICI - EFFETTO ESTINTIVO - ESCLUSIONE.*
EDILIZIA - IN GENERE - REATI EDILIZI - ESTINZIONE (CAUSE DI) - CONCESSIONE IN SANATORIA PER COSTRUZIONE NON CONFORME AGLI STRUMENTI URBANISTICI - EFFETTO ESTINTIVO - ESCLUSIONE.*
La concessione edilizia in sanatoria estingue il reato, quando l'opera eseguita sia conforme agli strumenti urbanistici, perché l'art. 22, che detta le norme relative all'Azione penale e prevede l'effetto estintivo, va interpretato in correlazione con l'art. 13, che disciplina la menzionata conformità. La legge n. 47 del 1985 - richiamando ripetutamente la nozione di abusività dei lavori (artt. 7, 12 primo comma, 13, 14, 18, 19, 20), richiedendo costantemente la loro rispondenza sostanziale agli strumenti urbanistici (artt. 6, 7 quinto comma, 13, 15, 20 lett. A, 26), prevedendo la stessa possibilità di sanatoria è finalizzata ad assicurare un ordinato assetto del territorio, non più soltanto formalmente (come la precedente normativa in materia) mediante i provvedimenti abilitativi del sindaco, ma anche sostanzialmente attraverso l'effettivo rispetto della programmazione urbanistica. Ne deriva che il giudice, dopo aver accertato la coincidenza tra fatto ed ipotesi tipica, deve dichiarare estinto il reato soltanto in presenza di un atto amministrativo che si ponga nell'alveo della suddetta disciplina legislativa.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Costituzione art. 101, Costituzione art. 112, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)