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Sez. U, Ordinanza n. 27893 del 19/12/2005 (Rv. 585671 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Controversie in materia di impiego alle dipendenze dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585671-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

Le controversie in materia di impiego alle dipendenze dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto il relativo rapporto di lavoro, che si instaura sulla base di un atto unilaterale di assunzione di competenza del Consiglio dell'Istituto, e non di un contratto, è rimasto assoggettato alla disciplina pubblicistica ed escluso dalla contrattualizzazione, né tale esclusione della privatizzazione del rapporto si pone in contrasto con le funzioni e i caratteri dell'Istituto, considerato che, sebbene si dubiti che esso abbia natura di autorità indipendente, nondimeno l'elevato tasso di tecnicità e l'autonomia dello stesso dal potere esecutivo non possono non riflettersi anche sul momento conformativo del rapporto di lavoro del personale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/10/1998 num. 373 art. 4, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 PENDENTE, Decreto Legge 27/03/1995 num. 89, Legge 12/08/1982 num. 576 art. 5, Legge 17/05/1995 num. 186

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)