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Sez. U - , Ordinanza n. 5591 del 28/02/2020 (Rv. 657204 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Dipendenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS – Controversie relative – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussistenza – Fondamento.
Stato
decisa il 2020-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657204-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

Le controversie in materia di impiego alle dipendenze dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto il relativo rapporto di lavoro, la cui fonte di regolamentazione è costituita da un atto normativo di competenza del Consiglio dell'Istituto e non già dal contratto collettivo, è rimasto assoggettato alla disciplina pubblicistica ed escluso dalla privatizzazione - non avendo inciso sul quadro normativo l'art. 133 c.p.a., norma processuale meramente ricognitiva che sottrae alla giurisdizione esclusiva i soli rapporti qualificabili di impiego privato -, avuto riguardo all'elevato tasso di tecnicità ed all'autonomia dell'Istituto dal potere esecutivo, che non possono non riflettersi anche sul momento conformativo del rapporto di lavoro del personale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 PENDENTE, Legge 12/08/1982 num. 576 art. 5 com. 2, Decreto Legisl. 13/10/1998 num. 373 art. 4, Legge 12/08/1982 num. 576 art. 20, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)