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Sez. 2, Sentenza n. 2696 del 09/07/1975 (Rv. 376675 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - DELIBERAZIONI ANNULLABILI - DELIBERAZIONI NULLE O INESISTENTI - NOZIONI - IMPUGNAZIONI EX ART 1137 COD CIV - PROPONIBILITA PER LE SOLE DELIBERAZIONI ANNULLABILI.*
Stato
decisa il 1975-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376675-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - DELIBERAZIONI ANNULLABILI - DELIBERAZIONI NULLE O INESISTENTI - NOZIONI - IMPUGNAZIONI EX ART 1137 COD CIV - PROPONIBILITA PER LE SOLE DELIBERAZIONI ANNULLABILI.*

Il rimedio dell'impugnazione offerto dall'art 1137 cod civ nei confronti delle deliberazioni assembleari condominiali riguarda unicamente le deliberazioni annullabili, ossia viziate nel loro procedimento di formazione a causa di inosservanza delle regole all'uopo stabilite dalla legge, dalle private convenzioni o dal regolamento condominiale, o pregiudizievoli alle cose o ai servizi comuni, o inerenti a materia riservata alla Competenza d'altro organo (es l'amministratore). Restano pertanto, escluse dall'ambito della previsione legislativa le deliberazioni nulle, cioe quelle prive dei requisiti essenziali, in quanto, per esempio, prese in assemblea con maggioranza inesistente o solo apparente, o senza la maggioranza prescritta in relazione all'oggetto della deliberazione, o con contenuto illecito od impossibile, o concernenti innovazioni lesive dei diritti che ciascun condomino ha sulle cose o sui servizi comuni o sul proprio piano o porzione di piano. (V 1079/73, mass n 363552).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)