Sez. 2, Sentenza n. 1079 del 16/04/1973 (Rv. 363552 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - DELIBERAZIONI ANNULLABILI - VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI CONVOCAZIONE ED INFORMAZIONE - CONFIGURABILITA - IRREGOLARITA DELLA COSTITUZIONE E DELLA FORMAZIONE DELLA VOLONTA - DELIBERE CON MAGGIORANZE INFERIORI ALLE PRESCRITTE - DELIBERAZIONI NULLE O INESISTENTI - LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - DELIBERAZIONI ANNULLABILI - VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI CONVOCAZIONE ED INFORMAZIONE - CONFIGURABILITA - IRREGOLARITA DELLA COSTITUZIONE E DELLA FORMAZIONE DELLA VOLONTA - DELIBERE CON MAGGIORANZE INFERIORI ALLE PRESCRITTE - DELIBERAZIONI NULLE O INESISTENTI - LIMITI.*
A differenza delle delibere adottate in violazione delle prescrizioni attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, che sono semplicemente annullabili su istanza della minoranza dissenziente o assente, da proporsi sotto pena di decadenza entro il termine stabilito dall'art 1137, ultimo comma, cod civ, le delibere affette da vizi relativi alla regolare Costituzione dell'assemblea dei condomini o alla formazione della volonta della prescritta maggioranza, al pari di quelle prese con riguardo ad oggetto impossibile o illecito, sono affette da nullita che puo essere fatta valere, secondo i principi generali, mediante Azione di mero accertamento, esperibile da chiunque vi abbia interesse. Le delibere adottate con maggioranze inferiori a quelle prescritte dalla legge - salvo che, incidendo su rapporti di natura personale, siano suscettibili di spiegare un'efficacia limitata rispetto ai condomini che con il loro voto favorevole contribuiscono alla loro approvazione - non sono idonee ad esprimere la volonta del condominio e sono quindi radicalmente nulle. (V 740/72, mass n 356887; 1865/68, mass n 333829; (V 945/66, mass n 321887).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)