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Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023 (Rv. 668249 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Notificazione PEC da parte dell'agente della riscossione - Indirizzo del mittente non risultante nei pubblici registri - Conseguenze - Nullità della notifica - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2023-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668249-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE

In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente

ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Decreto Legisl. 13/12/2017 num. 217 art. 66 com. 5, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 ter CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)