Sez. 2 - , Ordinanza n. 3685 del 12/02/2021 (Rv. 660318 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Ricorso per cassazione proposto da difensore esercente fuori circoscrizione - Notificazione del controricorso presso l'indirizzo P.E.C. indicato in ricorso - Validità - Limitazione di tale indicazione ai soli fini delle comunicazioni - Irrilevanza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE
La notificazione del controricorso è validamente effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal difensore di fiducia del ricorrente per cassazione esercente fuori giurisdizione, indipendentemente dalla limitazione di siffatta indicazione alle sole comunicazioni di cancelleria giacché, a seguito dell'introduzione dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modific., dalla l. n. 221 del 2012, fermo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c. e salvo che non sia possibile per causa imputabile al destinatario, le notificazioni e le comunicazioni vanno eseguite al "domicilio digitale" di cui ciascun avvocato è dotato, corrispondente all'indirizzo P.E.C. - risultante dal ReGindE - indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell'ordine di appartenenza e conoscibile dai terzi attraverso la consultazione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 366, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 bis com. 1 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)