Sez. 5, Sentenza n. 475 del 26/01/1999 Cc. (dep. 05/05/1999) Rv. 213537 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI | Immediata trasmissione da parte del giudice al pubblico ministero dei verbali di deposizioni testimoniali sospettate di falsità o reticenza - Causa di ricusazione per indebita manifestazione da parte del giudice del suo convincimento - Sussistenza - Ragione: principio del giusto processo che impone di tenere separate le fasi di acquisizione e valutazione della prova.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI
Costituisce causa di ricusazione ex art. 37, primo comma, lett. b, per indebita manifestazione da parte del giudice del proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, la immediata trasmissione da parte del giudice al pubblico ministero dei verbali di deposizioni testimoniali sospettate di falsità o reticenza senza attendere, come previsto dall'art. 207 comma 2, cod. proc. pen., la decisione della fase processuale nella quale il testimone ha deposto. È contrario infatti al principio del giusto processo, che impone la netta distinzione tra il momento di acquisizione e quello della valutazione della prova, consentire al giudice di anticipare il convincimento ad un momento anteriore alla completa acquisizione probatoria ed alla fase deliberativa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 207 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 207 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)