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Sez. 6, Sentenza n. 3909 del 25/10/2000 Cc. (dep. 05/12/2000) Rv. 218174 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI | Motivazione da parte del giudice che decide sulla richiesta di giudizio immediato - Indebita manifestazione del proprio convincimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218174-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI

In tema di ricusazione del giudice, non può ravvisarsi una indebita manifestazione del convincimento del giudice nell'adozione della motivazione del decreto che decida sulla richiesta di giudizio immediato inoltrata dal p.m., atteso che il carattere indebito della manifestazione può ritenersi soltanto quando essa consista in una evitabile anticipazione di giudizio e non anche quando il giudice nella motivazione indichi doverosamente le ragioni poste alla base della decisione adottata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 com. 1 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)