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Sez. 6, Sentenza n. 2385 del 11/10/2017 Cc. (dep. 19/01/2018) Rv. 272230 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Pericolosità generica - Categorie previste dall'art. 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 159 del 2011 - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 2, Prot. 4 CEDU - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272230-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lett. a) e b), 4, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 2, Prot. 4 CEDU, come interpretato dalla Grande Camera della Corte Edu con la sentenza del 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, poiché, sulla base degli attuali canoni interpretativi della disciplina vigente, il giudizio di pericolosità generica non si fonda su meri sospetti, ma sulla verifica, obiettivamente riscontrabile, della consumazione abituale, o, comunque, non episodica, di condotte criminose qualificabili come delitti, fonte di illeciti arricchimenti, nonché, per la sola ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 1, della successiva destinazione di tali proventi al mantenimento del proposto.

Riferimenti normativi: Prot. 4 Conv. Dir. Uomo art. 2, Costituzione art. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)