Sez. 5, Sentenza n. 15492 del 19/01/2018 Cc. (dep. 06/04/2018) Rv. 272682 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Soggetti pericolosi ex art.1, lett.c), d.lgs. n.159 del 2011 - Commissione di reati lesivi per la sicurezza o tranquillità pubblica - Reati offensivi di interessi giuridici diversi - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE
In tema di misure di prevenzione, può ritenersi socialmente pericoloso ai sensi dell'art.1, comma 1, lett.c), d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, il soggetto che risulti dedito in maniera non occasionale alla commissione di fatti criminosi lesivi o, comunque, pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica e non di beni giuridici meramente individuali. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il decreto emessa ai sensi dell'art.1, comma 1, lett.c) d.lgs. n. 159 del 2011, sulla base di una valutazione complessiva dei precedenti commessi dal proposto, senza distinguere i plurimi reati contro il patrimonio da quelli attinenti alla sicurezza e tranquillità pubblica).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)