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Sez. 3, Sentenza n. 11368 del 31/07/2002 (Rv. 556463 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE | Ingiunzione fiscale - Mancanza della vidimazione del Pretore - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556463-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE

L'ingiunzione fiscale, quale estrinsecazione del potere di supremazia dello Stato e degli altri enti ai quali la legge riconosce tale potere, ripete la sua efficacia direttamente dal potere attribuito all'ente di realizzare coattivamente la sua pretesa, indipendentemente dal visto di esecutorietà del giudice; la mancanza del visto pretorile non incide quindi sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione fiscale per gli effetti che si ricollegano alla sua qualità di atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una data somma, e pertanto la stessa è pienamente valida come atto di accertamento di ufficio del credito che si intende realizzare, oltre che di costituzione in mora, laddove la mancanza del visto pretorile rende solamente inidoneo l'atto a dare inizio all'esecuzione.

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)