diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 19195 del 06/09/2006 (Rv. 594091 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE | Ingiunzione fiscale - Mancanza della vidimazione del pretore - Conseguenze - D.P.R. n. 43 del 1988 - Sottrazione al giudice di ogni competenza in tal senso.
Stato
decisa il 2006-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594091-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE

L'ingiunzione fiscale, quale estrinsecazione del potere di supremazia dello Stato e degli altri enti ai quali la legge riconosce tale potere, ripete la sua efficacia direttamente dal potere attribuito all'ente di realizzare coattivamente la sua pretesa, indipendentemente dal visto di esecutorietà del giudice; la mancanza del visto pretorile non incide quindi sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione fiscale per gli effetti che si ricollegano alla sua qualità di atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una data somma, e pertanto la stessa è pienamente valida come atto di accertamento di ufficio del credito che si intende realizzare, oltre che di costituzione in mora, laddove la mancanza del visto pretorile rende solamente inidoneo l'atto a dare inizio all'esecuzione. Ogni competenza in tal senso è stata poi sottratta al giudice con il d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, che ha riservato l'apposizione del visto - sul ruolo formato dall'ufficio finanziario ai sensi dell'art. 67 - all'intendente di finanza.

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 2, DPR 28/01/1988 num. 43 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)