Sez. 1, Sentenza n. 2734 del 30/05/1978 (Rv. 392127 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DOCUMENTI RELATIVI ALLA DIMOSTRAZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - PRODUZIONE - AMMISSIBILITA - GIUDIZIO DI DIVORZIO - CERTIFICATO ATTESTANTE LA MORTE DI UNO DEI CONIUGI - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DOCUMENTI RELATIVI ALLA DIMOSTRAZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - PRODUZIONE - AMMISSIBILITA - GIUDIZIO DI DIVORZIO - CERTIFICATO ATTESTANTE LA MORTE DI UNO DEI CONIUGI - AMMISSIBILITA.*
Fra i documenti attinenti all'ammissibilita del ricorso per Cassazione, che possono essere depositati in Sede di legittimita a norma dell'art 372 cod proc civ, devono ritenersi compresi quelli che, evidenziando la cessazione della materia del contendere, comportino il radicale venir meno della possibilita e necessita di pronunciare sul contenuto del ricorso. Pertanto, in un procedimento di divorzio, deve ritenersi consentita la produzione in tale Sede di un certificato attestante il sopravvenuto decesso di uno dei coniugi, trattandosi di fatto che determina automaticamente lo scioglimento del matrimonio, e, quindi, il venir meno della materia del contendere nel giudizio diretto a conseguire lo scioglimento medesimo. (Conf 3038/77, mass n 386599).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)