Sez. 1, Sentenza n. 3038 del 08/07/1977 (Rv. 386599 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - RELATIVI ALLA AMMISSIBILITA DEL RICORSO - FACOLTA DEL RICORRENTE - DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROCEDIBILITA O PROSEGUIBILITA DEL RICORSO - DOCUMENTO DELLA SOPRAVVENUTA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE - PRODUZIONE IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - PROCEDIMENTO DI DIVORZIO - CERTIFICATO DI MORTE DI UN CONIUGE - DEPOSITO NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - RELATIVI ALLA AMMISSIBILITA DEL RICORSO - FACOLTA DEL RICORRENTE - DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROCEDIBILITA O PROSEGUIBILITA DEL RICORSO - DOCUMENTO DELLA SOPRAVVENUTA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE - PRODUZIONE IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - PROCEDIMENTO DI DIVORZIO - CERTIFICATO DI MORTE DI UN CONIUGE - DEPOSITO NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
L'art 372 cod proc civ, che consente la produzione in Sede di legittimita di documenti nuovi riguardanti l'ammissibilita del ricorso, non puo essere inteso in senso rigoroso e puntuale, ma va interpretato nel senso di consentire la produzione anche di quei documenti che siano relativi alla procedibilita o alla proseguibilita del ricorso, includendo tra questi il documento che, comprovando la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, elimina radicalmente la necessita, per il giudice, di pronunciare sulla fondatezza o sulla infondatezza - ancor prima che del ricorso - della stessa domanda, in quanto il venir meno dell'interesse del ricorrente si pone come ostacolo decisivo ad una pronuncia sul contenuto del ricorso. Pertanto, nei giudizi - come quelli di divorzio - in cui la morte della parte e evento suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, il relativo certificato puo essere depositato nel procedimento davanti la Corte di Cassazione. (Conf 1339/76, mass n 380031).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)